Art. 5.
(Valutazione).

      1. La valutazione dell'attività delle università è diretta a verificare:

          a) la qualità della didattica;

          b) la qualità della ricerca;

          c) il grado di specializzazione raggiunto dalle singole università.

      2. La valutazione deve considerare in particolare i seguenti parametri:

          a) il rapporto tra laureati e occupati;

          b) la rilevanza internazionale degli atenei e dei progetti di ricerca;

          c) l'adeguatezza organizzativa dell'ateneo, con riferimento, fra l'altro, al rapporto tra docenti e studenti;

          d) la presenza all'interno del corpo docente di professori di chiara fama e di rilevanza internazionale;

          e) il livello quantitativo e qualitativo delle strutture e dei servizi.

      3. Il Ministero dell'università e della ricerca, con il supporto dell'Alta commissione, esercita la funzione di valutazione periodica delle università ai sensi della presente legge.

 

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      4. Sulla base delle attività di valutazione compiute ai sensi del presente articolo, le università sono suddivise, con cadenza triennale, in tre fasce di merito.
      5. Con decreto del Ministro sono predeterminati, una volta ogni tre anni, in relazione ai parametri di cui al comma 2, criteri oggettivi di valutazione sulla base dei quali è compiuta l'attività di valutazione dei singoli atenei.