1. La valutazione dell'attività delle università è diretta a verificare:
a) la qualità della didattica;
b) la qualità della ricerca;
c) il grado di specializzazione raggiunto dalle singole università.
2. La valutazione deve considerare in particolare i seguenti parametri:
a) il rapporto tra laureati e occupati;
b) la rilevanza internazionale degli atenei e dei progetti di ricerca;
c) l'adeguatezza organizzativa dell'ateneo, con riferimento, fra l'altro, al rapporto tra docenti e studenti;
d) la presenza all'interno del corpo docente di professori di chiara fama e di rilevanza internazionale;
e) il livello quantitativo e qualitativo delle strutture e dei servizi.
3. Il Ministero dell'università e della ricerca, con il supporto dell'Alta commissione, esercita la funzione di valutazione periodica delle università ai sensi della presente legge.